Rivista SIMG (www.simg.it)
Gennaio 1998

Il "caso Di Bella" e la libertà di curare
COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Il "caso" Di Bella non pone soltanto il problema di sapere se le cure di cui si discute siano o no efficaci, ma suggerisce molti spunti di riflessione sulle idee che hanno i cittadini a proposito delle malattie e dei farmaci in un clima culturale caratterizzato da una ridotta credibilità nei confronti della scienza e della medicina che a quella si ispira.

Da un paio di decenni sta infatti crescendo nel mondo un movimento culturale che mette in dubbio la legittimità della scienza nella ricerca della verità e perfino se esista davvero la verità.

Il presupposto illuministico del progresso della conoscenza, basato sulla osservazione e sulla verifica dei fatti a beneficio dell’umanità che ha costituito il fondamento della società occidentale, alle soglie del duemila viene messo sempre più in dubbio da un irrazionale neo-romanticismo, antiscientifico e antitecnologico, nonostante i successi conseguiti dalla medicina.

Non meraviglia che il prof. Di Bella si sia rifiutato di sottoporre a verifica sperimentale il suo metodo, dal momento che le terapie empiriche non traggono la loro legittimità da "evidenze", dimostrabili, cumulabili e riproducibili, proprie della medicina scientifica, ma dalle "opinioni" soggettive, non misurabili, dei destinatari delle sue cure che si dichiarano "guariti" o migliorati per malattie delle quali si ignorano riscontri documentali.

E’ piuttosto motivo di inquietudine che un pretore sentenzi che il protocollo Di Bella continui ad essere concesso gratuitamente dalla pubblica amministrazione perché, improvvisamente, questa ne aveva autorizzato l’avvio, che la opportunità di valutare l’efficacia di quelle cure sia divenuta oggetto di un voto di maggioranza e minoranza in Parlamento, che alcuni giornali abbiano avanzato il dubbio che questo anziano collega sia perseguitato da una comunità scientifica proterva e gelosa dei suoi successi, che le associazioni dei malati sostenitori del Di Bella si rifiutino di consegnare le cartelle cliniche, e che autorevoli personaggi abbiano invocato il diritto alla gratuità di cure costose, di non dimostrata efficacia, a spese del SSN e dei contribuenti italiani.

Tutto ciò la dice lunga sul prestigio di cui gode la comunità scientifica (i cui torti sono certamente inferiori ai suoi meriti) nel nostro Paese e nel resto del mondo, sui guasti provocati dalla spettacolarizzazione della informazione dei media, sulla confusione di idee esistente nello immaginario collettivo a proposito delle malattie e del diritto alla salute in un regime di risorse limitate, e di come sia difficile configurare un welfare state in un clima di aspettative assistenziali illimitate.

"Finché gli uomini ameranno vivere e saranno costretti a morire - recita un famoso aforisma - saranno disposti a far tacere la ragione per alimentare la speranza". E la speranza di imbrogliare la morte provocata dai tumori, naturale e legittima ma amplificata dai messaggi reiterati e acritici dei mezzi di informazione, è il filo conduttore della rappresentazione di un dramma umano che in questi giorni ha posto al centro della scena l’anziano fisiologo modenese.

Una vicenda per molti versi simile ad altre alle quali abbiamo assistito in un passato più o meno recente, fino a quando non si è steso un velo di oblio perché la notizia si era irrimediabilmente "consumata".

Non vogliamo entrare nel merito della efficacia/inefficacia del protocollo Di Bella per il quale vale il principio, come per qualsiasi altra cura empirica (magica o alternativa) che una eventuale guarigione inspiegabile non testimonia della validità terapeutica dei mezzi impiegati.

E’ altresì noto che il successo di una cura, magari limitato nel tempo, dipende spesso dall’entusiasmo del terapeuta e dalla fiduciosa speranza del paziente, specie se quest’ultimo è stato catalogato tra gli incurabili dalla medicina ufficiale, o ancor peggio, è stato sottoposto ad un devastante quanto inutile accanimento chemio e radioterapico.

Per quel che è dato sapere il prof. Di Bella usa un cocktail di farmaci nel quale sarebbero contenuti un ormone, la somatostatina, indicata nelle emorragie digestive, il cui effetto si dimezza nell’arco di due tre minuti dopo la somministrazione, la melatonina, i cui effetti benefici paiono limitarsi ai soli disturbi del ritmo sonno/veglia alterato dal fuso orario, alcune vitamine e alcuni oligoelementi.

Sulla sua efficacia, vera o presunta nei confronti dei tumori più vari, ormai si pronunceranno gli esperti del Ministero della Sanità una volta che avranno potuto esaminare le cartelle cliniche richieste dal Ministro Bindi al Prof. Di Bella e ai suoi "medici fiduciari", dei quali ignoriamo il numero e l’identità.

E tuttavia le proporzioni emozionali assunte da questa vicenda, se da un lato non consentivano al Ministro della Sanità altra responsabile soluzione, neanche agli Ordini provinciali dei medici, pur nel rispetto della loro autonomia, è consentito chiamarsene fuori.

Essi infatti hanno il compito di difendere i diritti della professione del medico ma anche quello di sanzionare severamente coloro che si rendono palesemente responsabili di dimostrate violazioni dei loro doveri per la tutela della salute dei cittadini.

L’ordinanza del Ministro per la consegna delle cartelle cliniche, da parte dei medici che hanno praticato la cura del Prof. Di Bella, apre infatti una delicata questione tra l’obbligo del medico al mantenimento del segreto professionale e alla tutela della riservatezza dei dati (art. 9 e 10 del Codice deontologico) e le norme che regolano la prescrizione dei farmaci e i trattamenti terapeutici (art. 12).

Tra l’altro questo "ultimo articolo" del Codice del 1995, recita: "Il ricorso a terapie nuove è riservato all’ambito delle sperimentazioni cliniche e soggetto alla relativa disciplina", là dove per "nuove" terapie si intendono anche farmaci già in uso che si vogliano impiegare per indicazioni non autorizzate, perché non documentate, o con posologie, vie di somministrazione e associazioni non previste di più farmaci.

E aggiunge: "Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie segrete, scientificamente infondate o non supportate da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, oppure atte a suscitare illusorie speranze".

Il mancato rispetto di questa norma del Codice ove permesso, oltre quello che stabilisce la legge, trasformerebbe la libertà terapeutica riconosciuta al medico anche dalla giurisprudenza, in licenza indiscriminata, fantasiosa o bizzarra, di curare, da parte di ogni medico e scardinerebbe i presupposti sui quali si basa I’esercizio di una professione medica che "pratica un’arte, ma coltiva una scienza".

In questa circostanza un medico, che poteva già essere punito per avere usato farmaci per indicazioni non previste dalla ricerca scientifica, può invocare il segreto professionale e la tutela della riservatezza dei dati, che sono principi etici irrinunciabili, salvo casi particolari, a tutela della privacy del cittadino e difesi con forza dal nostro Codice, facendolo prevalere sulla necessità di mettere eventualmente a disposizione di tutti i cittadini una terapia della quale soltanto alcuni vantano mirabolanti risultati?

Il medico può in alcuni casi derogare dal vincolo al segreto professionale "allorché sia in grave pericolo la salute o la vita di terzi" recita infatti l’art. 9 del Codice, anche indipendentemente dal consenso dell’interessato (che peraltro non parrebbe avere alcun motivo per rifiutarlo) quando, come in questo caso, prevale l’interesse della collettività e di tutti coloro che si pagano cure costose o che continuano a morire perché "orfani" della cura del prof. Di Bella.

Se anche la deroga al vincolo del segreto professionale è materia opinabile, con diversa accentuazione del Codice deontologico e della giurisprudenza, in questa circostanza il ricorso al segreto professionale appare più un alibi per una ostinata difesa di una scoperta personale, che l’adesione ad un principio etico irrinunciabile.

Continuare ad utilizzare di routine farmaci che non hanno indicazioni sperimentate, o ancor peggio sottrarre pazienti a cure di provata efficacia sostituendole con farmaci non garantiti e non sperimentati, si configura per il medico come un reato di colpa professionale e relative responsabilità, sanzionabili dagli Ordini dei Medici per violazione del Codice al quale hanno prestato giuramento, e punibili dalla Magistratura secondo le legge vigenti.

Pertanto mentre si invitano gli Ordini dei Medici ad avviare indagini, ed aprire eventuali procedimenti disciplinari, nei confronti dei loro iscritti per i quali giungano segnalazioni di farmaci prescritti per indicazioni non autorizzate dal Ministero della Sanità, si suggerisce al Ministro Bindi di rivedere in un unico testo legislativo le norme che regolano la autorizzazione al commercio dei farmaci, e le regole per la loro somministrazione, rese incerte da leggi, circolari, note, allegati e decreti stratificati nel tempo e spesso contraddittori e confusi, offrendo la collaborazione della istituzione ordinistica.

Ogni medico, in quanto potenziale paziente oltre che cittadino, si augura che la cura del prof. Di Bella sia efficace e che il suo cocktail non sia una ennesima illusione come il nocciolo di albicocca, la vitamina C, il vaccino di Bonifacio e altri ancora.

Ma i principi di correttezza tecnica e morale, rispetto dei colleghi, riservatezza fiduciaria nei confronti dei cittadini, disinteresse vero e informazione non pubblicitaria e autoreferenziale, sono alla base della deontologia medica e valgono per tutti gli iscritti all’ Albo nell’interesse dei cittadini e della credibilità dei medici.

Roma, 29/12/97

  Aldo Pagni
Presidente Fnomceo