Rivista SIMG (www.simg.it)
G
ennaio 1998

Ordine del giorno del Consiglio Nazionale della FNOMCeO
del 18 Gennaio 1998

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, costituito dai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri italiani, riunito a Roma in data 18 gennaio 1998 in seduta straordinaria, dopo ampia discussione

Approva

la relazione del Presidente in merito alle recenti vicende relative al caso del Prof. Di Bella, facendo proprio il documento elaborato dal Comitato Centrale del 16 gennaio 1998.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO con viva preoccupazione:

Denuncia

1. che i complessi e delicati problemi relativi alla efficacia, alla tollerabilità e alle ipotetiche sinergie di una terapia non siano stati valutati nell’ambito della comunità scientifica nazionale ed internazionale, unica sede naturale ed esclusiva nella quale avrebbero dovuto essere affrontati

2. che i pazienti abbiano tratto da questa situazione completo disorientamento, con il grave rischio di pesanti conseguenze per la salute a causa di una eventuale sospensione di cure disponibili di provata efficacia

3. che la conflittualità tra i poteri pubblici, la strumentalizzazione politica e il trasferimento a sedi improprie della valutazione della prove scientifiche, abbia creato confusione tra diritto alla tutela della salute, libertà di cura e concedibilità gratuita nel Servizio Sanitario Nazionale difforme sul territorio, di un farmaco di non sperimentata efficacia;

Invita

pertanto i cittadini a non sospendere e a non rinunciare a terapie riconosciute e collaudate in tutto il mondo;

Stigmatizza

la consuetudine strumentale di alcuni ambienti di screditare la professione medica e la comunità scientifica italiana, ricordando che i risultati scientifici e la corretta attività professionale della classe medica italiana hanno consentito di collocare l’Italia ai primi posti in ambito mondiale per la positività dei risultati in termini clinici e di miglioramento della qualità e della durata della vita.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO riconferma la assoluta validità e cogenza delle norme del Codice di deontologia medica per tutti i medici italiani e nel contempo fornisce loro linee di indirizzo per il comportamento da seguire nei confronti dei pazienti neoplastici trattati con il metodo Di Bella nel periodo intercorrente fra l’avvio di una corretta, se pur tardiva, verifica scientifico sperimentale e la sua conclusione.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, che è vicino alle sofferenze dei pazienti e dei loro familiari e solidale con i medici nella loro quotidiana attività, richiama i seguenti punti di riferimento:

Premesso

1. che al momento attuale, non esiste nell’ambito della comunità scientifica mondiale e della relativa letteratura, alcuna certezza o evidenza che i farmaci usati dal Prof. Di Bella per la cura di tutti i tumori abbiano documentata efficacia nel loro trattamento e che altresì, almeno nel breve - medio periodo, il trattamento oggi proposto non pare comportare effetti collaterali o controindicazioni gravi da renderne inaccettabile l’adozione;

2. che la prescrizione di un farmaco è parte integrante del rapporto di collaborazione tra medico e paziente e delle reciproche aspettative, fortemente influenzate dalla fiducia e dal vicendevole rispetto;

3. che il medico deve comprendere le ragioni della richiesta del paziente e del pari quest’ultimo non può sostituirsi al medico pretendendo di decidere come deve essere curato, pena il fallimento dell’alleanza terapeutica;

4. che il principio di autonomia del paziente riserva allo stesso il diritto di rifiutare cure scientificamente validate e che il medico non potrà costringerlo laddove il paziente stesso, adeguatamente informato, le rifiuti. E’ tuttavia d’obbligo che il medico verifichi la reale consapevolezza del paziente con un approfondito colloquio e ne ottenga specifico consenso scritto;

Ritiene

che, nel rispetto del Codice di deontologia medica il medico, richiesto dal proprio paziente di adottare il metodo Di Bella, possa, per tutta la durata della sperimentazione nazionale, scegliere tra due alternative derivanti dalla personale valutazione della situazione e del caso;

a) di accettare di praticare il richiesto trattamento "sperimentale", solo dopo aver chiaramente illustrato al paziente quale sia l’evidenza attuale delle conoscenze su questa terapia. Il paziente dovrà assumersi esplicitamente la responsabilità di adire ad un trattamento in condizione di incertezza clinica e documentale, analogamente a quanto d’obbligo per qualsiasi altra terapia che non risulti adeguatamente sperimentata*.

* Non vi è equivalenza tra prescrizione di un farmaco sul ricettario personale del medico e modulo del S.S.N.. Nel primo caso il sanitario può prescrivere "sperimentalmente" il farmaco sul proprio ricettario, dopo avere informato debitamente il paziente ed averne ottenuto un consenso scritto circostanziato, anche per indicazioni non previste dalla scheda tecnica autorizzata dal Ministero, secondo le proprie convinzioni. Nel secondo caso la prescrizione sul ricettario del S.S.N. è consentita soltanto per le indicazioni previste dalla scheda ministeriale e dalla nota 40 della CUF, tranne disposizioni diverse dalla Pubblica Amministrazione locale e/o regionale.

In questo caso eccezionale varrà come motivazione di base il contributo osservazionale del medico all’evoluzione della malattia e al suo esito e il principio della beneficialità nei confronti del paziente, nella ricerca di un miglioramento della qualità della vita e di un sollievo delle sofferenze specie psico emotive del paziente e dei suoi familiari;

b) di non aderire alle richieste di prescrizione da parte del paziente qualora trovi contrasto tra la propria coscienza, il proprio convincimento clinico e l’adesione a questo tipo di terapia, in identica armonia con i dettati del Codice.

Il Consiglio Nazionale sottolinea ancora con forza che nessun medico dovrà mai e per nessun motivo e tantomeno a scopo di lucro, sottrarre i propri pazienti alle consolidate e documentate cure disponibili.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO propone che lo Stato valuti l’opportunità di garantire, nel periodo di transizione tra l’avvio e la conclusione della sperimentazione, quale correttivo al disagio economico dei pazienti e al pericolo del diffondersi di un vero e proprio mercato nero, la disponibilità di alcuni principi attivi costosi contenuti nel metodo Di Bella.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO invita tutti i medici italiani che abbiano in cura pazienti in trattamento con questo metodo, a collaborare con la Commissione di studio, istituita dal Ministero della Sanità.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO

Riafferma

che è compito istituzionale degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e della FNOMCeO vigilare, nell’interesse dei cittadini, sulla qualità delle prestazioni rese dai sanitari e sulla buona pratica clinica, alla luce dei contenuti del vigente Codice di deontologia medica e respinge ogni tentativo di indebolire attraverso minacce o denunce personali, ruolo ed efficacia della istituzione ordinistica.

APPROVATO A MAGGIORANZA


Il documento votato, a maggioranza, il 18 Gennaio 1998 nella riunione dei Presidenti degli Ordini Provinciali, non è né un "voltafaccia", né una "marcia indietro" della Federazione rispetto al Comunicato della Presidenza del 29 Dicembre 1997.

Esso riflette soltanto la difficoltà dei Medici di resistere alla pressione dei mass media e della opinione pubblica e soprattutto dei malati e dei loro familiari alla ricerca di una speranza di guarigione umanamente condivisibile.

E tuttavia esso riafferma, in sintesi, soprattutto:

1. che la efficacia della cura del Prof. Di Bella non è provata scientificamente;

2. che i cittadini sono invitati a non abbandonare le cure tradizionali efficaci;

3. che il rispetto delle norme del Codice Deontologico, in tema di prescrizione dei farmaci, è obbligatorio per tutti i medici;

4. che i medici che accettano di praticare la cura del Prof. Di Bella non subiranno procedimenti disciplinari dagli Ordini, se non in caso di speculazione lucrativa o di altri comportamenti illeciti, fino alla conclusione della sperimentazione;

5. che il medico che prescrive la terapia del Prof. Di Bella pratica una "terapia sperimentale" che come tale ricade negli obblighi derivanti dalle norme contenute nel decreto ministeriale 15/7/97 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 191 del 18/8/97): "recepimento delle linee guida della unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali" che contiene gli elementi fondamentali del "consenso informativo" scritto-firmato dal medico e dal paziente;

6. che il medico "prescrittore" collaborerà con la Commissione Oncologica istituita dal Ministero della Sanità per definire il protocollo della sperimentazione.