Lordinamento legislativo presenta notevoli
differenze sostanziali se i farmaci sono sottoposti o meno alla normativa specifica per le
sostanze e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa. La gestione delle sostanze ad
azione stupefacente o psicotropa è disciplinata dal D.P.R. 309/90, G.U./S.O. n. 255,
31-10-1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza" e successive modificazioni. Il testo unico coordina la legge
fondamentale 685/75 con la successiva 162/90 e con i decreti ministeriali emanati nel
frattempo.
Lelenco delle sostanze e loro preparazioni ad azione stupefacente e psicotropa
appartenenti alle tabelle di cui allart. 14 del D.P.R. n. 309/90 è riportato nella
Tab. n. 7 della F.U. IX approvata con il D.M. 26-04-1985 ed attualmente in vigore con i
suoi supplementi. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al
controllo del Ministero della Sanità sono raggruppate in sei tabelle, sulla base di
criteri relativi alle caratteristiche farmacologiche e tossicologiche ed ai rischi di
abuso e tossicodipendenza, secondo gli artt. 13 e 14 del D.P.R. 309/90.
Nella Tabella I devono essere indicati:
Oppio e oppiacei
Foglie di coca e alcaloidi estraibili
Sostanze di tipo amfetaminico o in grado di determinare la stessa dipendenza fisica
Indolici e derivati feniletilaminici in grado di determinare distorsioni sensoriali
Tetraidrocannabinoidi e analoghi
Ogni altra sostanza che possa determinare gravi distorsioni sensoriali
Preparazioni Nella Tabella
II devono essere indicati:
Cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
Preparazioni relative
Nella Tabella III devono essere indicate:
Sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica
e/o psichica
Preparazioni relative
Nella Tabella IV devono essere indicate:
Sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione o dipendenza
fisica o psichica di intensità o gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze
elencate nelle tabelle I, II, III. (es. buprenorfina, destropropossifene, barbiturici,
antiepilettici)
Nella Tabella V devono essere indicate:
Preparazioni contenenti sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste
preparazioni non presentino basso rischio di abuso
Nella Tabella VI devono essere indicate:
Sostanze ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante.
Le tabelle V e VI si articolano in due
sottogruppi distinti come lista positiva (+) e lista negativa (-), che si differenziano
tra loro semplicemente nel regime di dispensazione al pubblico che è soggetto a
presentazione di ricetta medica non ripetibile (lista +) o ripetibile (lista -).
Le tabelle 4 e 5 della F.U. IX regolano il regime di dispensazione dei medicinali se con
ricetta medica ripetibile (Tab. 4) o non ripetibile (Tab. 5). Le tabelle 4 e 5 si
integrano con quanto disposto nella Tab. 7 F.U. IX, specie in riferimento alla Tab. V.
Si ricorda che le tabelle indicate con cifre romane sono relative a sostanze e
preparazioni ad azione stupefacente e psicotropa descritte nella Tab. 7. Le tabelle
indicate con cifre arabe sono, invece, relative alle tabelle principali della F.U. IX:
sono in tutto otto, di cui la n. 7 riguarda gli stupefacenti e la n. 8 le dosi abituali e
massime per ladulto.
Modalità di dispensazione
Le modalità di dispensazione sono definite dalle Tab. 4 e 5 della F.U. IX. Per
le specialità medicinali, il regime di dispensazione deve essere riportato in etichetta
"da vendersi dietro prescrizione medica", "da vendersi dietro prescrizione
di ricetta medica non ripetibile", "da vendersi dietro ricetta medica
speciale".
La ricetta ministeriale speciale
(RMS): (art. 43, D.P.R. 309/90)
Deve essere usata per la prescrizione di preparazioni iscritte nelle tabelle I, (II) e
III.
Deve essere compilata dai medici chirurghi (e veterinari) su di un ricettario particolare
a madre-figlia di tipo unico predisposto dal Ministero della Sanità e stampato a cura del
Poligrafico dello Stato. Esso viene distribuito dai rispettivi Ordini Professionali che,
allatto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario. Questi
sarà poi tenuto a ripetere la propria firma allatto della compilazione della
ricetta. Ciascuna ricetta è suddivisa in tre sezioni di cui una è per il medico,
che la conserverà per due anni dalla data del rilascio, la seconda è per il farmacista,
che la conserverà per cinque anni. La terza parte si compila solo nel caso in
cui la prescrizione riguardi medicamenti rimborsabili dal SSN e venga rilasciata a persone
assistite dal SSN In questo caso il medico consegnerà al paziente la sezione per il
farmacista e quella per lASL, negli altri casi consegnerà solo la sezione per il
farmacista. La RMS deve essere compilata con mezzo indelebile.
Formalismi
A norma di legge, in una RMS, il medico deve indicare:
1. nome, cognome e indirizzo del paziente (o del proprietario dellanimale ammalato)
2. il dosaggio in tutte lettere del medicamento prescritto e il tipo di dosaggio se in
commercio ve nè più di uno
3. in tutte lettere la dose prescritta e lindicazione del modo e dei tempi di
somministrazione
4. in tutte lettere il numero di confezioni da dispensare
5. la data di compilazione
6. firma di pugno del medico (non è comunque ammessa la sigla)
7. il domicilio e il numero telefonico del medico (anche mediante timbro)
8. ai fini della rimborsabilità a carico del SSN la ricetta deve contenere (come tutte le
ricette rimborsabili prescritte su modello nazionale) il codice dellassistito (nella
sola copia per lAzienda Sanitaria Locale-ASL) e il timbro del medico prescrivente.
In caso di necessità è possibile fare uso
della pluriprescrizione per coprire il fabbisogno di 8 giorni nei pazienti neoplastici
secondo la nota 23. Il D.P.R. n° 371 del 08/07/1998 "Regolamento recante norme
concernenti laccordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le
farmacie pubbliche e private" pubblicato sulla G.U. del 27/10/1998 allart. 4
detta le norme per la spedibilità e rimborsabilità di una ricetta nellambito del
SSN. Esso al comma 3 recita: "La ricetta a cura del medico è spedibile dalla
farmacia, quando risultano in essa i seguenti elementi:
a) cognome e nome dellassistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge);
b) numero della tessera sanitaria o codice fiscale;
c) prescrizione;
d) data di prescrizione;
e) firma e timbro del medico;
f) sigla della provincia dellazienda di iscrizione dellassistito per
prescrizione di farmaci, o di residenza per altri prodotti..."
1. Lunità posologica così come la
via di somministrazione possono essere riportati anche in maniera abbreviata, secondo la
nota del Ministero della Sanità n° 800.UCS/Agl/L2884 del 26-01-95.
2. Per sostanze che non rientrano nel D.P.R. 309/90 (che non sono quindi stupefacenti), le
dosi si scrivono in numeri anche sulla RMS (es. il dosaggio del paracetamolo o
dellaspirina nelle preparazioni contenenti codeina in associazione ad una di queste
due sostanze).
Quantitativi massimi prescrivibili
Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per
una cura di durata non superiore a 8 giorni (3 giorni se per uso veterinario).
Validità
La validità della RMS è di 10 giorni escluso quello del rilascio.
Commento
Nel caso delle specialità medicinali il confezionamento è
predeterminato e non alterabile, pertanto la prescrizione di una sola confezione è
legittima anche se questa contiene un numero di unità posologiche o una quantità
superiore al fabbisogno di 8 giorni di terapia (art. 12 del D.L.vo 29/05/91, n.178)
la prescrizione di due o più confezioni è legittima nella misura in cui la
posologia indicata è sufficiente a giustificare la consegna della quantità prescritta
nel caso di prescrizione di galenici officinali (industriali o multipli),
preparati secondo il Formulario Nazionale (FN), è ammesso lo sconfezionamento ai fini di
una corretta spedizione del quantitativo posologico indicato sulla RMS (nota Min. San. n.
800/UCS/AG.70.3 del 21.01.1986). Anche questo tipo di prodotti è vincolato ad una
posologia per un massimo di otto giorni
i galenici officinali generici e tradizionali di derivazione magistrale
(Laudano) iscritti nel FN possono essere tenuti pronti in farmacia, mentre i galenici
magistrali vanno preparati al momento (estemporanei). Il farmacista è tenuto,
nelle preparazioni officinali e magistrali, al controllo delle dosi prescritte per ogni
singola somministrazione e da assumere nelle 24 ore, mentre nel caso delle specialità e
dei galenici industriali (generici) preconfezionati è tenuto solo al controllo della dose
prescritta nelle 24 ore. Per le dosi si fa riferimento alla Tab. 8 della F.U. IX
nel caso che le dosi superino quelle descritte, secondo gli art. 34 e 40 del R.D.
n. 1706/38 ("
qualora il farmacista riconosca in una ricetta la
prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, deve esigere che
il medico o il veterinario dichiari per iscritto, nella ricetta stessa, che la
somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire"),
è necessario che il medico indichi in calce alla ricetta lassunzione di
responsabilità e a quale uso il medicamento sia destinato. A questo proposito, la
circolare F.O.F.I. (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) n. 3175 del
25.5.1988, qui di seguito in versione integrale, riporta alcuni chiarimenti del Ministero,
rivelando che non è necessario che il medico apponga sulla ricetta alcuna formula
confermativa della propria volontà.
Circ. F.O.F.I. n 3175 del 25-5-1988
Il Ministero, preso atto
delle difficoltà da parte dei medici prescrittori di soddisfare le esigenze dei pazienti
rispettando nel contempo la speciale disciplina relativa alla prescrizione di farmaci a
base di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché la normativa in materia di
prescrizione di assistenza farmaceutica a carico del SSN e tenuto conto dellavviso
della F.O.F.I., ha emanato direttive da ritenersi peraltro valide per qualunque
prescrizione di farmaci di cui alle tabelle I, (II) e III, della legge 685/75 (oggi D.P.R.
309/90) che possono così riassumersi nei seguenti cinque punti:
1. Il medico nel prescrivere le specialità in oggetto, al fine di raggiungere un dosaggio
giornaliero adeguato alle necessità terapeutiche del paziente potrà redigere
(sintende sullapposito ricettario speciale) più ricette anche nella
stessa data.
2. Ogni ricetta dovrà essere utilizzata per una sola preparazione e, ove spedita a carico
del SSN non potrà prescrivere più di due confezioni (della stessa preparazione), mentre,
in regime di spedizione privata, dovrà uniformarsi solamente al limite generale (valido,
ovviamente, anche in regime di spedizione privata, di cui allart. 43 terzo comma
della legge 685/75 (oggi D.P.R. 309/90) vale a dire "un dosaggio per cura di durata
non superiore a otto giorni". [Una successiva lettera F.800.UCS/AG.T/3993 del
07/07/1997 dellUfficio Centrale Stupefacenti chiariva come già sopra specificato
che per le patologie per cui è prevista dalla nota la pluriprescrizione in regime SSN
nulla osta che questa venga applicata se necessaria anche alla RMS per coprire il
fabbisogno di otto giorni "
Quindi è possibile prescrivere più confezioni
della stessa preparazione medicinale, nella stessa forma farmaceutica e dello stesso
dosaggio, ma la cura non deve essere superiore agli otto giorni (tre per uso veterinario).
La limitazione a due confezioni per ricetta è da applicare quando la dispensazione
avviene in regime di convenzione con il SSN Nulla osta che la pluriprescrizione sia
applicata anche alla ricetta speciale per i casi previsti dalla convenzione, fermo
restando il rispetto dei limiti quantitativi, di dosaggio e durata della cura sopra
riportati" n.d.r.].
3. È utile ed opportuno che il medico nel caso ritenga necessaria la somministrazione
contemporanea di una stessa forma farmaceutica ma di dosaggio diverso al fine di
raggiungere un determinato quantitativo di principio attivo, alla voce "modi e tempi
di somministrazione" indichi su ciascuna ricetta che lassunzione di uno dei due
dosaggi ivi prescritti deve avvenire contestualmente ad uno o più discoidi prescritti in
altre ricette. Tale indicazione contribuirebbe a chiarire al farmacista lespressa
volontà del medico, di fronte a distinte ricette redatte (anche) nello stesso giorno ad
uno stesso paziente e per lo stesso medicinale a differenti dosaggi. Peraltro la
suddetta indicazione non può costituire un obbligo per il medico, e pertanto il
farmacista potrà comunque spedire le ricette anche in mancanza di tali annotazioni.
4. È noto che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 43 e 45 della legge 685/75
(oggi D.P.R. 309/90), il farmacista è tenuto a verificare la conformità di ogni
singola ricetta alle vigenti disposizioni, ma non ha lobbligo di comparare ogni
ricetta con altre eventuali prescrizioni rilasciate allo stesso paziente, (anche) nello
stesso giorno, né può sindacare il dosaggio complessivo di più ricette (purché,
sintende ciascuna rechi un dosaggio per terapia non superiore ad otto giorni,
rapportato ai tempi di somministrazione); ne consegue che, una volta effettuato
un rigoroso controllo formale, il farmacista stesso potrà (e dovrà) spedire
senzaltro le ricette. [I farmacisti non possono rifiutarsi di spedire ricette
firmate da un medico (art. 38 del R.D. n. 1706/38). n.d.r.].
5. In caso di prescrizioni eccedenti il dosaggio massimo giornaliero
previsto dalla F.U., premesso che tale limite non preclude la prescrizione in relazione
alle esigenze specifiche del singolo paziente*, non è necessario che il
medico apponga sulla ricetta alcuna formula confermativa della propria volontà (es.
sic volo, sic jubeo, o similari); infatti, luso di queste formule non è
previsto dalla vigente normativa e deriva esclusivamente dalla prassi, ed in ogni caso la
particolare disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle Tabelle I,
(II), III, IV della legge 685/75 (oggi D.P.R. 309/90), prevedendo
lindicazione in tutte lettere della dose prescritta e del modo e dei tempi di
somministrazione, già consente una precisa e sicura individualizzazione della volontà
del medico, così che ogni ulteriore conferma di tale volontà diverrebbe quanto meno
ripetitiva e comunque superflua.
* Il presidente della
Commissione Permanente per la revisione e la pubblicazione della F.U. nella risposta alla
richiesta F.O.F.I. datata 28/07/1988 ha precisato che le dosi massime per ladulto
indicate in Tab. 8 della FU per la morfina cloridrato per os (I vol. pag 825) come
daltronde specificato nella nota 68 di pag. 839 del I volume della F.U. IX debbono
intendersi come dosi consigliate, non vincolanti, che possono quindi essere superate dal
medico prescrivente per pazienti cancerosi terminali.
Lindicazione della forma
farmaceutica è da ritenersi, in base a sentenze pretorili (Gardone Valtrompia, 20-02-85)
equivalente allindicazione del modo di somministrazione. In altre parole, le
prescrizioni di carattere formale non debbono essere intese in maniera rigidamente
sacramentale: esse consentono uninterpretazione logica e di sostanza.
Lobbligatorietà dellapposizione del numero di telefono da parte del medico
serve anche a rintracciarlo per attuare correzioni in caso di irregolarità che potrebbero
ritardare la consegna del farmaco al paziente.
Nel caso di prescrizioni di medicinali a base di morfina per uso orale con
dosaggio differente da assumersi contemporaneamente per ottenere la quantità
prescritta per singola somministrazione posologica essi non potranno in nessun caso essere
prescritti sulla stessa ricetta ("ciascuna prescrizione deve essere limitata ad
una sola preparazione o ad un dosaggio per cura non superiore a otto giorni
"
art. 43, comma 3, del D.P.R. 309/90).
Non sono conformi a legge le indicazioni del tipo "una fiala al bisogno";
esse possono essere rese legittime se integrate dalla posologia massima riferita al tempo,
cioè "con un massimo di tre al giorno".
Irregolarità più comuni
Le più comuni irregolarità formali che rendono illegittima la spedizione sono:
1. La ricetta è redatta con mezzo non indelebile
2. La quantità del medicamento prescritto non è specificata, o è indicata in cifre e
non a tutte lettere
3. Il dosaggio del medicinale, nel caso ne siano in commercio più di uno, non è
specificato o è segnato in cifre e non a tutte lettere
4. La quantità prescritta è superiore al fabbisogno di 8 giorni di terapia
5. La posologia è indicata in cifre e non in lettere oppure non è riferita ad un tempo
definito
6. La ricetta manca del timbro che identifica il medico
7. La ricetta non riporta il numero telefonico del medico
8. La prescrizione è firmata una sola volta e non due o riporta la sola sigla
9. Le quantità appaiono alterate e le correzioni non sono controfirmate
10. La ricetta è stata redatta più di 10 giorni prima.
LA RICETTA NON RIPETIBILE (RNR)
trae la sua legittimazione da: art. 5 D.L.vo 539/92 come modificato dalla legge 237/93,
art. 71 D.P.R. 309/90; art. 38, R.D. 1706/38; Tab. n.5 F.U. IX.
Deve essere usata per la prescrizione di medicamenti iscritti nelle Tabelle IV, V
lista (+) e VI lista (+) (cfr. Tab. 5 F.U. IX).
Formalismi
A norma di legge, in una RNR, il medico deve indicare:
1. il nome e cognome del paziente (fatte salve le ipotesi in cui disposizioni di carattere
speciale esigano la riservatezza dei trattamenti, nel qual caso vengono indicate soltanto
le iniziali del nome e del cognome)
2. la quantità totale da dispensare (n. di confezioni, volume, peso)
3. il dosaggio se in commercio ne è presente più di uno
4. la data della prescrizione
5. la firma di pugno del medico (in nessun caso è ammessa la sigla).
La ricetta priva degli elementi di cui ai punti 1, 4 e 5
è espressamente considerata non valida (art. 5, comma 5, D.L.vo 539/92).
Il medico prescrittore deve sempre essere identificabile, anche qualora vengano utilizzati
per la prescrizione moduli particolari come i ricettari intestati ad ospedali, cliniche,
ambulatori o, in regime di SSN, il modello regionale, o dallintestazione a stampa
presente sulla ricetta o, in sua mancanza, da un timbro in chiaro o da un timbro indicante
il codice regionale o da qualsiasi altro mezzo utilizzato. La sola firma non è
sufficiente.
I formalismi aboliti con la Legge 273/93 e riguardanti lindicazione a tutte lettere
della dose e del tempo di somministrazione non sono più obbligatori.
Le ricette che contengono la prescrizione di medicinali a base di flunitrazepam (60 mg di
principio attivo per confezione) necessitano, invece, anche dellindicazione della
dose e dei tempi di somministrazione (D.M. San. 10-07-92).
Quantitativi massimi prescrivibili
La normativa prevede limitazioni al numero massimo di confezioni prescrivibili per ricetta
per i medicinali contenenti i seguenti principi attivi:
- Buprenorfina 1 confezione da 5 fiale
2 confezioni da 10 compresse
- Zipeprolo (sostanza non stupefacente)
1 confezione
- Flunitrazepam 1 confezione contenente non più di 60 mg di principio attivo. (Le
confezioni contenenti
non più di 10 unità posologiche da 1 mg ciascuna rientrano nella normativa della Tab. 4
F.U. - ricetta ripetibile.)
Nel caso di galenici
officinali e magistrali i dosaggi pro dose e pro die non devono essere superiori
a quelli indicati nella tabella 8 F.U. IX. Lart. 37 del R.D. n. 1706/38 impone
indirettamente di annotare sulla ricetta, oltre lindicazione quali-quantitativa,
anche la dose ed i tempi di somministrazione. La RNR relativa a preparazioni
magistrali estemporanee ha validità di 3 mesi. Se il principio attivo è una
sostanza stupefacente o psicotropa è necessaria la miscelazione con eccipienti inerti.
Queste sono formulazioni galeniche magistrali estemporanee e non sono quindi preparazioni
officinali multiple poiché esse non compaiono nel FN.
Validità
Le RNR sono valide 10 giorni, escluso quello del rilascio.
Il medico non ha nessun potere discrezionale sulla validità della ricetta per cui
eventuali dichiarazioni poste in calce alla ricetta stessa, in deroga ai limiti imposti,
non hanno nessun valore.
LA RICETTA RIPETIBILE (RR) trae la sua
legittimazione da: art. 5 D.L.vo 539/92 come modificato dalla legge 237/93 art. 71 D.P.R.
309/90; art. 38, R.D. 1706/38; Tab. 4 F.U. IX.
Sono prescrizioni relative alla dispensazione di preparazioni della Tab. V (lista
-). (cfr. Tab. 4 F.U. IX).
Formalismi
A norma di legge, in una RR, il medico deve indicare:
la data di prescrizione
la firma del medico, che deve essere corredata dalla necessaria identificazione
dello stesso mediante
luso di carta intestata o lapposizione di un timbro in chiaro
lindicazione del dosaggio e del tipo di confezione del medicamento
prescritto, nel caso in cui in commercio ve ne sia più di uno.
Ripetibilità e validità
Salvo diversa indicazione del medico prescrivente, una RR ha validità
per un periodo non superiore a 3 mesi dalla data della sua compilazione
per non più di 5 spedizioni.
Il medico ha la facoltà di variare la validità nel tempo (massimo un anno) con esplicita
dichiarazione da apporsi in calce alla ricetta stessa, sia in senso estensivo sia
ulteriormente limitativo.
Se il medico prescrive più di una confezione si intende annullata la ripetibilità anche
se il medico indica che la ricetta è ripetibile, ferma restando la validità temporale ad
esaurimento della quantità prescritta.
Nel caso dei galenici officinali e magistrali contenenti sostanze appartenenti
alle tabelle I, (II), III e IV di cui allart.14, D.P.R. 309/90 il medico è
sempre tenuto ad indicare il nome e cognome del paziente ed inoltre i dosaggi pro dose e
pro die non devono essere superiori a quelli indicati nella tabella 8 F.U. IX (art. 1 del
D.L.vo n. 178/91).
Acquisto di preparazioni di sostanze
stupefacenti e psicotrope da parte di Medici e chirurghi (art. 42, DPR 309/90)
I medici, per esigenze di pronto soccorso,
possono rifornirsi di preparazioni comprese nelle tabelle I, (II), III e IV (art 14,
D.P.R. 309/90), acquistate nella quantità occorrente per le normali necessità solo
tramite le farmacie aperte al pubblico. A questo proposito sempre la lettera
F.800.UCS/AG.T /3993 del 07/07/1997 dellUfficio Centrale Stupefacenti dopo aver
sottolineato "
limportanza che hanno le sostanze oppiacee nella
terapia palliativa della malattia terminale e del dolore neoplastico
" chiarisce
che "
Nulla osta la detenzione di preparazioni medicinali a base di sostanze
stupefacenti o psicotrope da utilizzare nelle urgenze. Circa la detenzione nella borsa del
medico di preparazioni di cui sopra, ciò rientra nella più ampia legalità, in quanto
latto professionale medico non si esercita solo nei gabinetti allo scopo autorizzati
o in altre strutture sanitarie, ma quando è necessario e possibile esercitare in
qualunque luogo. È quindi impossibile pensare che il medico non possa disporre comunque
di presidi di estrema utilità quali sono gli oppiacei iniettabili. È raccomandabile
detenere nella borsa la quantità strettamente necessaria per le urgenze e avere con sé
la/le ricetta/e in originale o copia autenticata che testimoniano la detenzione. Tutte le
preparazioni devono essere registrate in entrata e in uscita. Il registro e le ricette
vanno conservate per cinque anni dalla data dellultima registrazione
(movimentazione)".
Il D.P.R. 309/90 non definisce le procedure che devono
essere adottate in questi casi, esse sono state invece indicate dal Ministero della
Sanità sempre tramite lUfficio Centrale Stupefacenti. Al medico è consentito
acquistare solo le preparazioni farmaceutiche finite e mai le sostanze come tali. Per
ottenere queste preparazioni (medicinali di cui alle prime quattro tabelle del D.P.R.
309/90) il medico deve compilare una richiesta per lacquisto
redatta in triplice esemplare (1 originale + 2 copie) sul proprio ricettario
personale. Tale richiesta deve precisare la qualità e quantità dei medicinali
richiesti, senza alcun limite quantitativo né qualitativo e senza ovviamente indicare il
nome di alcun paziente. La lettera del U.C.S. di cui sopra precisa che: "Al fine
di rendere le movimentazioni agevoli e trasparenti, ogni richiesta va fatta per una
singola preparazione medicinale, e per ogni distinto dosaggio (es. una richiesta in
triplice copia per MS Contin discoidi da 10 mg ed analoga richiesta per i discoidi da 30
mg)". Una delle due copie della richiesta deve essere trattenuta dal medico come
documentazione mentre loriginale e laltra copia devono essere consegnate al
farmacista che trattiene loriginale e trasmette laltra copia alla ASL.
I medici che si avvalgono della facoltà loro attribuita dallart. 42, D.P.R. 309/90 sono
obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico delle preparazioni
acquistate nel quale devono essere specificate limpiego delle preparazioni stesse
(art. 64 D.P.R. 309/90). Sempre la lettera dellUCS sopra citata precisa che:
"Il comma 3, dello stesso articolo (art. 42 n.d.r.) indica che i gabinetti medici che
facciano tale richiesta, devono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni
acquistate, nel quale devono specificare limpiego delle preparazioni stesse.
Altresì il comma 4 dellarticolo citato, prevede che il registro sia sottoposto a
vigilanza mediante la vidimazione e la firma dellautorità sanitaria locale. Ciò
significa che le preparazioni acquistate vanno registrate. Il registro alluopo
utilizzato, non deve essere conforme ad un modello prestabilito, ma deve essere
tecnicamente compilato ai sensi dellarticolo 64 del D.P.R. 309/90. È consigliabile
comunque, anche se non esiste espresso obbligo di legge, al fine della miglior
applicabilità degli articoli 42 e 64 del D.P.R. citato, utilizzare il modello di registro
di cui allarticolo 60 dello stesso D.P.R. che è stato approvato da questo Ministero
con il decreto 20 aprile 1976, dove sono anche riportate le norme duso che
certamente saranno di ottimo aiuto per la migliore tenuta del registro stesso. Per quanto
concerne la vidimazione e la firma, lautorità sanitaria locale va individuata nel
Sindaco del Comune ove ha sede lo studio medico, o in un suo delegato. Infine, secondo
larticolo 64 del D.P.R. 309/90: "Detti registri ogni anno dalla
data del rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione
dellautorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuata la
vidimazione".
Pro memoria riassuntivo
La spedizione delle ricette prescriventi sostanze stupefacenti deve avvenire:
per le preparazioni incluse nella Tab. I, (II) e III: dietro
presentazione di ricetta redatta su modello predisposto dal Ministero della Sanità.
Il farmacista deve controllare che:
1. sia scritta con mezzo indelebile
2. rechi il timbro del medico prescrivente riportante il suo domicilio e numero telefonico
3. sia redatta in tutte le sue parti (nome, cognome e residenza dellammalato, o del
proprietario dellanimale ammalato; indicazione del medicamento prescritto nella
quantità da dispensare e relativa posologia
4. rechi due firme del medico prescrivente
5. la quantità e il numero delle confezioni del medicamento prescritto sia indicata in
lettere
6. la posologia sia riferita ad un intervallo di tempo ed indicata in tutte lettere
7. siano rispettati i limiti quantitativi (fabbisogno relativo ad otto giorni di terapia,
tre se per uso veterinario
8. non siano trascorsi più di dieci giorni (escluso quello del rilascio) allatto
della spedizione
9. lacquirente abbia superato i diciotto anni di età e sia munito di documento
didentificazione valido
Allatto della spedizione il farmacista deve trascrivere gli estremi del documento di
identificazione dellacquirente nellapposito riquadro della ricetta e indicare
la data di spedizione.
per le preparazioni incluse nella Tab. IV: dietro presentazione di
ricetta non ripetibile redatta sul ricettario privato del medico o del Servizio Sanitario.
Il farmacista deve controllare che:
1. riporti nome e cognome dellammalato
2. la data e firma del medico
3. non siano trascorsi più di dieci giorni (escluso quello del rilascio) allatto
della spedizione.
entro il 31 dicembre di ogni anno le scritturazioni devono essere chiuse
con lindicazione delle quantità totali acquistate e cedute durante lanno e le
eventuali giacenze.
Bibliografia
1. R.D. 1706/38
2. Legge 685/75
3. D.P.R. 309/90
4. Legge 162/90
5. D.M. San. 10.7.92
6. D.M. San. 27.7.92
7. D.L.vo 539/92
8. D.P.R. 171/93
9. Legge 237/93
10. D.L.vo 178/91
11. D.P.R. 371/98
12. Circolare F.O.F.I. n. 3175 del 25-05-88
13. Farmacopea Ufficiale Italiana IX Edizione
14. Lettera F.800.UCS/AG.T/3993 del 07/07/1997 dellUfficio Centrale Stupefacenti
15. Marchetti M., Minghetti P. Esami di farmacia. Legislazione farmaceutica. Milano, Casa
Editrice Ambrosiana, 1995
16. Informatore Farmaceutico (Annuario Italiano dei Medicinali e dei Laboratori). O.E.M.F.
Editore, 1997
17. Vincieri F., Mazza P., Rosai A., Cirinei C., Mannucci S. Il farmacista e gli
stupefacenti. Guida normativa. 2a edizione. Il Pensiero Scientifico Editore, 1996
18. Aiello I. Farmacista borsista presso lAzienda Ospedaliera "Ospedale Civile
di Vimercate", P.O. di Vimercate. Servizio di Farmacia
19. Collana MODULI e REGISTRI - Registro di entrata e uscita delle sostanze e preparazioni
soggette alla disciplina degli STUPEFACENTI e sostanze PSICOTROPE, 4a edizione con note di
legislazione farmaceutica O.E.M.F. Editore, 1998
Esempi di specialità medicinali
appartenenti alla Tab. V (lista positiva) |
Specialità |
Principio attivo |
Forma farmaceutica |
Dose (mg) |
Categoria terapeutica |
Co-Efferalgan®
Tachidol® |
Codeina |
Cps eff. n. 16
Cps n. 16 |
30
30 |
antitussivo
analgesico |
Contramal®
Fortradol®
Prontalgin®* |
Tramadolo |
Cps n. 20
Gtt 10 ml
Fiale n. 5 |
100
10%
100 |
analgesico |
*attualmente non esistono in
commercio le cps. |
Esempi di galenici officinali
generici appartenenti alla Tab. V (lista negativa) |
Principio attivo |
Forma farmaceutica |
Dose (mg) |
Categoria terapeutica |
Codeina fosfato |
Sciroppo 150 ml |
0.15% |
antitussivo |
Esempio di galenico officinale
generico appartenente alla Tab. V (lista positiva), iscritta nel FN |
Principio attivo |
Forma farmaceutica |
Dose (mg) |
Categoria farmaceutica |
Codeina fosfato
(+ paracetamolo) |
Compresse
Capsule |
30
(+ 325) |
analgesico |
Esempi di specialità medicinali
appartenenti alla Tab. V (lista negativa) |
Specialità medicinale |
Principio attivo |
Forma farmaceutica |
Dose (mg) |
Categoria terapeutica |
Hederix Plan®
Paracodina® |
Codeina
Diidrocodeina |
Gocce 30 ml
Supposte
Gocce 25 ml
Sciroppo 100 gr |
0.6%
10
1%
0.2% |
antitussivo
antitussivo |
|